Regolamento§ 3

Art. 439

Liberazioni immediate - Provvedimenti relativi.

In vigore dal 10 apr 1922
Ove la liberazione immediata di un condannato sia disposta dalla competente autorità, per lettera, la Direzione della casa o sezione penale da eseguire senza alcun ritardo. Se si tratta di un condannato a pena maggiore di cinque anni, o altrimenti pericoloso, e la liberazione sia ordinata per telegramma, la Direzione ha l'obbligo, prima di darvi corso, di chiedere all'autorità da cui proviene, la conferma dell'ordine.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-439

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