Regolamento›§ 3
Art. 439
Liberazioni immediate - Provvedimenti relativi.
In vigore dal 10 apr 1922
Ove la liberazione immediata di un condannato sia disposta dalla competente autorità, per lettera, la Direzione della casa o sezione penale da eseguire senza alcun ritardo.
Se si tratta di un condannato a pena maggiore di cinque anni, o altrimenti pericoloso, e la liberazione sia ordinata per telegramma, la Direzione ha l'obbligo, prima di darvi corso, di chiedere all'autorità da cui proviene, la conferma dell'ordine.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-439