Regolamento§ 3

Art. 440

Liberazioni di detenuti militari ed assimilati.

In vigore dal 30 giu 1891
Della liberazione di detenuti che appartengono ad un corpo dell'esercito di terra o di mare od a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai comandi dei distretti e ai comandi marittimi o ai capi dei corpi dai quali essi dipendono. Eguale comunicazione è fatta quando i detenuti liberandi, quali iscritti di prima categoria, debbano soddisfare all'obbligo di leva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-440

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