Regolamento›§ 3
Art. 440
649 / 890Liberazioni di detenuti militari ed assimilati.
In vigore dal 30 giu 1891
Della liberazione di detenuti che appartengono ad un corpo dell'esercito di terra o di mare od a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai comandi dei distretti e ai comandi marittimi o ai capi dei corpi dai quali essi dipendono.
Eguale comunicazione è fatta quando i detenuti liberandi, quali iscritti di prima categoria, debbano soddisfare all'obbligo di leva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-440