Regolamento§ 3

Art. 442

Segregazione dei liberandi.

In vigore dal 30 giu 1891
Prima del rilascio, il condannato a più di un anno di pena deve, di regola, essere trattenuto per dieci giorni in una cella separata, nè può più avere comunicazione alcuna con gli altri compagni. Durante questo periodo di isolamento, il direttore ed il cappellano, nonché la superiora delle suore, negli stabilimenti o nelle sezioni femminili, hanno l'obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di esortarlo a far buon uso della libertà che sta per ricuperare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-442

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