Regolamento§ 3

Art. 424

Traduzione dei militari o assimilati.

In vigore dal 30 giu 1891
I militari e tutti gli individui assimilati, sempre quando debbano in seguito far ritorno al corpo, vengono tradotti separatamente dagli altri detenuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-424

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