Regolamento›§ 3
Art. 425
Traduzione dei minorenni.
In vigore dal 30 giu 1891
I minori di età, a qualunque categoria appartengano, destinati ad un riformatorio, o trasferiti da un riformatorio all'altro, sono accompagnati al luogo loro assegnato da guardie di pubblica sicurezza in abito borghese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-425