Regolamento§ 3

Art. 425

Traduzione dei minorenni.

In vigore dal 30 giu 1891
I minori di età, a qualunque categoria appartengano, destinati ad un riformatorio, o trasferiti da un riformatorio all'altro, sono accompagnati al luogo loro assegnato da guardie di pubblica sicurezza in abito borghese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-425

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