Regolamento›§ 3
Art. 429
Razione di pane ai detenuti in traduzione.
In vigore dal 30 giu 1891
Al detenuto o ricoverato posto in traduzione, viene distribuita una seconda razione di pane quando lascia lo stabilimento nelle ore della mattina, prima della distribuzione della minestra. Questa seconda razione è ridotta alla metà, se la distribuzione della minestra siasi già fatta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-429