Regolamento§ 3

Art. 432

Liberazione di detenuti dalle carceri giudiziarie.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli inquisiti pei quali sia stato dichiarato non farsi luogo a procedere, e quelli assoluti sono posti in libertà appena ricevuto l'ordine dalla competente autorità giudiziaria, salvo che non debbano restare in carcere per altri titoli. Sono pure liberati per ordine dell'autorità medesima i condannati che hanno espiato la pena nelle carceri giudiziarie.
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