Regolamento›§ 3
Art. 432
Liberazione di detenuti dalle carceri giudiziarie.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli inquisiti pei quali sia stato dichiarato non farsi luogo a procedere, e quelli assoluti sono posti in libertà appena ricevuto l'ordine dalla competente autorità giudiziaria, salvo che non debbano restare in carcere per altri titoli.
Sono pure liberati per ordine dell'autorità medesima i condannati che hanno espiato la pena nelle carceri giudiziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-432