Regolamento§ 3

Art. 428

Trasferimenti temporanei.

In vigore dal 30 giu 1891
Se il detenuto o ricoverato debba essere tradotto in altro stabilimento in via temporanea, gli oggetti di sua proprietà e il suo fondo, meno la quota indicata nell', sono trattenuti presso la direzione, per rendergliene conto quando vi faccia ritorno, oppure vengono spediti alla direzione dello stabilimento carcerario al quale sia poi definitivamente destinato. Tuttavia, se il soggiorno si prolunga, il fondo può trasmettersi in tutto o in parte, a seconda dei casi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-428

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