Regolamento›§ 3
Art. 426
Traduzione dei dementi.
In vigore dal 30 giu 1891
Le traduzioni dei detenuti e dei ricoverati dagli stabilimenti carcerarii e dai riformatorii ai manicomii giudiziarii possono essere affidate agli agenti di custodia, richiedendo, ove occorra, il sussidio dell'arma dei reali carabinieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-426