Art. 426 · Traduzione dei dementi.
Regolamento§ 3

Art. 426

635 / 890

Traduzione dei dementi.

In vigore dal 30 giu 1891
Le traduzioni dei detenuti e dei ricoverati dagli stabilimenti carcerarii e dai riformatorii ai manicomii giudiziarii possono essere affidate agli agenti di custodia, richiedendo, ove occorra, il sussidio dell'arma dei reali carabinieri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-426