Regolamento§ 3

Art. 422

Spese di mantenimento durante il viaggio.

In vigore dal 30 giu 1891
Viene del pari consegnata al capo della scorta una parte del fondo di cui il detenuto o ricoverato sia provvisto, ragguagliata, di regola, a una lira al giorno per la durata presunta del viaggio. Questa somma non può essere superiore a lire quattro al giorno per gli inquisiti che si mantengono del proprio.
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