Regolamento›§ 3
Art. 422
Spese di mantenimento durante il viaggio.
In vigore dal 30 giu 1891
Viene del pari consegnata al capo della scorta una parte del fondo di cui il detenuto o ricoverato sia provvisto, ragguagliata, di regola, a una lira al giorno per la durata presunta del viaggio.
Questa somma non può essere superiore a lire quattro al giorno per gli inquisiti che si mantengono del proprio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-422