Regolamento›§ 3
Art. 424
633 / 890Traduzione dei militari o assimilati.
In vigore dal 30 giu 1891
I militari e tutti gli individui assimilati, sempre quando debbano in seguito far ritorno al corpo, vengono tradotti separatamente dagli altri detenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-424