RegolamentoCapo VI

Art. 124

Numero di essi.

In vigore dal 30 giu 1891
Ove per la numerosa popolazione di uno stabilimento o per altre speciali considerazioni, si creda necessaria l'opera di più maestri, l'autorità preposta allo stabilimento regola il loro servizio ed il modo col quale debbono attendere agli speciali uffici ad ognuno di essi affidati.
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