Art. 119 · Denunzia della morte.
RegolamentoCapo VI

Art. 119

244 / 890

Denunzia della morte.

In vigore dal 30 giu 1891
In caso di morte di un detenuto o ricoverato, il medico-chirurgo, dopo aver fatte le constatazioni di legge, rimetterà alla direzione dello stabilimento un regolare rapporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-119