Regolamento›Capo VI
Art. 113
238 / 890Sorveglianza speciale sul servizio dell'infermeria.
In vigore dal 30 giu 1891
È speciale dovere del medico-chirurgo di invigilare e proporre quanto reputi necessario alla nettezza individuale dei malati e dei loro oggetti di corredo, nonché alla lavatura, alla disinfezione, e, occorrendo, alla distruzione degli indumenti e delle biancherie personali e da letto dei detenuti o ricoverati affetti di malattie contagiose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-113