Regolamento›Capo VI
Art. 112
237 / 890Obbligo di visitare i medicinali.
In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo, oltre alla vigilanza ordinaria di cui all', deve esaminare almeno ogni quindici giorni i medicinali provveduti dalla farmacia e verificarne la qualità, riferendo per iscritto al direttore le osservazioni che abbia a fare in proposito.
Deve esaminare, ogni volta ne sia richiesto dal direttore, i generi che si introducono nello stabilimento, e firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-112