Regolamento›Capo II
Art. 470
Condannati dementi inoffensivi.
In vigore dal 30 giu 1891
I condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici, o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinarii, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocumento alla disciplina interna.
In caso contrario, possono essere inviati ai manicomii giudiziarii od anche ai manicomii provinciali a spese dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-470