Regolamento›Capo II
Art. 465
Periodo facoltativo di esperimento.
In vigore dal 10 apr 1922
Per circostanze speciali il direttore può accordare al condannato che deve essere retrocesso da una classe all'altra per non avere riportati i punti di merito necessari, di rimanere, a titolo di esperimento, un altro mese nella classe in cui si trova.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
- Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-465