RegolamentoCapo II

Art. 468

Distintivi.

In vigore dal 10 apr 1922
I condannati nelle case penali di rigore conservano i distintivi della loro pena; ma portano cucito sotto il numero di matricola un galloncino nero se ascritti alla classe di punizione, verde se alla classe di prova, rosso se a quella di riabilitazione.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
  • Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.

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