Regolamento›Capo II
Art. 477
Liberazione dei condannati e degli inquisiti. - Procedura.
In vigore dal 30 giu 1891
Per la liberazione dei condannati dei quali si parla nell' si applicano le disposizioni dell', colle cautele stabilite pei dementi.
Per la liberazione degli inquisiti, indicati negli , basta un'ordinanza dell'autorità giudiziaria che promosse il ricovero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-477