Art. 481 · Ammissione dei condannati nelle case di custodia.
RegolamentoCapo II

Art. 481

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Ammissione dei condannati nelle case di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
L'ammissione di un condannato in una casa di custodia è decretata dal Ministero dell'interno, su ordinanza dell'autorità giudiziaria competente; e si applicano al proposito le norme del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
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