Art. 487 · Ammissioni nelle case di lavoro.
RegolamentoCapo II

Art. 487

56 / 890

Ammissioni nelle case di lavoro.

In vigore dal 30 giu 1891
L'ammissione di un condannato in una casa di lavoro è decretata dal Ministero dell'interno, su ordinanza del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario è stata proferita la condanna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-487