RegolamentoCapo II

Art. 583

Tessuti per vestiario e biancheria.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli effetti di vestiario e di biancheria per uso dei detenuti o ricoverati, e quelli di biancheria per uso degli agenti di custodia e inservienti, debbono essere fatti con tessuti conformi alle prescrizioni del regolamento. È vietato assolutamente di adoperare un tessuto diverso, come pure di mettere in commercio quello appositamente fatto per uso dei detenuti o ricoverati, senza speciale autorizzazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-583

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