Regolamento›Capo II
Art. 584
Bollo sugli oggetti di corredo.
In vigore dal 30 giu 1891
Tutti gli effetti letterecci, di biancheria e di vestiario, che passano la prima volta al guardaroba, debbono essere subito contrassegnati col bollo prescritto nel capoverso dell'.
Quando poi vengono distribuiti, si aggiunge il numero di matricola del condannato cui sono dati in uso, e nel caso di passaggio da un condannato all'altro si annulla il primo numero sostituendovi il numero di matricola del secondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-584