Regolamento›Capo II
Art. 580
Esecuzione dei contratti.
In vigore dal 30 giu 1891
In qualunque modo si faccia il servizio delle somministrazioni, la direzione deve curare che siano esattamente osservate dai fornitori le condizioni stipulate nei rispettivi contratti, usando di tutte le facoltà concesse dai regolamenti e dai contratti in genere per garantire la continuità e la perfetta esecuzione del servizio.
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