Regolamento›Capo II
Art. 582
Conservazione dei viveri, mobili, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
I generi destinati alla consumazione e gli effetti di biancheria, di vestiario e i mobili, debbono essere tenuti e custoditi in modo da evitarne il deperimento e la dispersione.
Le provviste dei generi commestibili, combustibili e altri di ordinaria consumazione che si possono conservare non debbono, di regola, farsi mai in misura superiore ai bisogni di un trimestre.
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