Regolamento›Capo VI
Art. 545
Oggetti di vestiario e corredo; loro contrassegno.
In vigore dal 30 giu 1891
Il vestiario uniforme e il corredo dei detenuti d'ambo i sessi e dei ricoverati nei riformatorii, sono quelli indicati nelle tabelle G e H.
Gli oggetti di vestiario e di corredo sono contrassegnati con un bollo a inchiostro indelebile e portante le iniziali A. C. (Amministrazione carceraria).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-545