RegolamentoCapo VI

Art. 547

Responsabilità della buona conservazione del corredo.

In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o ricoverato è responsabile della buona conservazione degli oggetti di vestiario e di corredo datigli in uso, ed è tenuto al risarcimento di ogni danno derivante da malizia o da mancanza della dovuta cura. Il detenuto è pure responsabile, ai sensi dell', della minor durata degli oggetti distribuitigli in confronto a quella legale stabilita dal regolamento.
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