Regolamento›Capo VI
Art. 547
336 / 890Responsabilità della buona conservazione del corredo.
In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o ricoverato è responsabile della buona conservazione degli oggetti di vestiario e di corredo datigli in uso, ed è tenuto al risarcimento di ogni danno derivante da malizia o da mancanza della dovuta cura.
Il detenuto è pure responsabile, ai sensi dell', della minor durata degli oggetti distribuitigli in confronto a quella legale stabilita dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-547