Regolamento›Capo VI
Art. 542
Camere mortuarie e incisorie.
In vigore dal 30 giu 1891
In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio vi è una camera mortuaria; provveduta dell'occorrente per depositarvi, a viso scoperto, i cadaveri dei detenuti o ricoverati, e per farvi, all'occorrenza, le autopsie.
Il cadavere dev'esservi trasportato dopo che il medico-chirurgo abbia regolarmente constatato il decesso, e non può esserne tolto se non previa la visita e l'ordine del medico-chirurgo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-542