RegolamentoCapo VI

Art. 538

Detenuti infermieri. - Loro trattamento.

In vigore dal 30 giu 1891
Oltre agli agenti di custodia addetti alle infermerie degli stabilimenti carcerari, possono esservi destinati anche condannati in qualità di infermieri, allo scopo di eseguire gli ordini del medico-chirurgo relativi all'assistenza dei malati. Sono applicabili a questi condannati le disposizioni contenute nell'. Ad essi è accordato il trattamento dei convalescenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-538

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