Regolamento›Capo VI
Art. 539
Agenti di custodia addetti alle infermerie.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli agenti di custodia addetti alle infermerie, devono aver cura della biancheria e degli oggetti lettericci in esse esistenti, nonché di tutto il materiale mobile destinato al servizio dei malati. All'uopo impartiscono gli ordini necessari agl'infermieri condannati, e ne sorvegliano il regolare eseguimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-539