RegolamentoCapo VI

Art. 539

Agenti di custodia addetti alle infermerie.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli agenti di custodia addetti alle infermerie, devono aver cura della biancheria e degli oggetti lettericci in esse esistenti, nonché di tutto il materiale mobile destinato al servizio dei malati. All'uopo impartiscono gli ordini necessari agl'infermieri condannati, e ne sorvegliano il regolare eseguimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-539

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo