Art. 542 · Camere mortuarie e incisorie.
RegolamentoCapo VI

Art. 542

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Camere mortuarie e incisorie.

In vigore dal 30 giu 1891
In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio vi è una camera mortuaria; provveduta dell'occorrente per depositarvi, a viso scoperto, i cadaveri dei detenuti o ricoverati, e per farvi, all'occorrenza, le autopsie. Il cadavere dev'esservi trasportato dopo che il medico-chirurgo abbia regolarmente constatato il decesso, e non può esserne tolto se non previa la visita e l'ordine del medico-chirurgo stesso.
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