Regolamento›Capo VI
Art. 546
Uso di vestiario proprio e del vestiario uniforme.
In vigore dal 30 giu 1891
I singoli oggetti di vestiario e di corredo di uso uniforme vengono distribuiti ai detenuti che siano sprovvisti di abiti proprii, ed ai condannati che scontano la loro pena nelle carceri giudiziarie, e non siano nelle condizioni previste dall'.
Pei condannati a pena maggiore di sei mesi e pei ricoverati, l'uso di tutto il vestiario uniforme è obbligatorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-546