Regolamento›Capo II
Art. 583
68 / 890Tessuti per vestiario e biancheria.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli effetti di vestiario e di biancheria per uso dei detenuti o ricoverati, e quelli di biancheria per uso degli agenti di custodia e inservienti, debbono essere fatti con tessuti conformi alle prescrizioni del regolamento.
È vietato assolutamente di adoperare un tessuto diverso, come pure di mettere in commercio quello appositamente fatto per uso dei detenuti o ricoverati, senza speciale autorizzazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-583