Regolamento›Capo VI
Art. 131
Relazione annuale.
In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), il maestro deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero unitamente alle altre, una relazione sul modo onde venne condotto il servizio affidatogli, sui risultati ottenuti, e sui provvedimenti che egli crede utile far adottare nell'interesse della istruzione civile dei detenuti o ricoverati.
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