Regolamento›Capo VI
Art. 130
Denunzia delle infrazioni disciplinari.
In vigore dal 30 giu 1891
È dovere del maestro di far rapporto alla direzione di ogni mancanza commessa nella scuola dai detenuti o ricoverati e dei guasti o deterioramenti che i medesimi abbiano arrecati al materiale scolastico di cui egli ha la sorveglianza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-130