Regolamento›Capo VI
Art. 135
Rapporti con la direzione.
In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo dipende dal direttore locale, specialmente per ciò che riguarda la disciplina dei condannati lavoranti, e deve rendere conto al direttore stesso di tutte le sue disposizioni, affinché questi veda se esse sono in armonia con le norme stabilite dal Ministero.
L'agronomo deve riguardare il direttore come capo dello stabilimento e suo superiore immediato, e il direttore deve riguardare l'agronomo come persona tecnica che concorre con lui allo svolgimento di una medesima azienda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-135