Regolamento›Capo VI
Art. 133
Assunzione in servizio dell'agronomo.
In vigore dal 30 giu 1891
Alle colonie agricole può, dal Ministero dell'interno, essere assegnato un agronomo, il cui trattamento viene stabilito con speciali convenzioni, caso per caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-133