RegolamentoCapo VI

Art. 136

Ufficio e grado dell'agronomo

In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo ha un ufficio proprio, ed ha alla sua dipendenza il personale necessario. Egli ha grado onorifico parificato a quello di vicedirettore e gli si devono, dagli altri impiegati e dagli agenti di custodia della colonia, i riguardi e la deferenza inerenti a quel grado.
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