Regolamento›Capo VI
Art. 136
Ufficio e grado dell'agronomo
In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo ha un ufficio proprio, ed ha alla sua dipendenza il personale necessario.
Egli ha grado onorifico parificato a quello di vicedirettore e gli si devono, dagli altri impiegati e dagli agenti di custodia della colonia, i riguardi e la deferenza inerenti a quel grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-136