Regolamento›Capo VI
Art. 141
Sua responsabilità.
In vigore dal 30 giu 1891
Il dirigente tecnico è tenuto responsabile della imperfetta costruzione dei manufatti, quando non si possa imputarla a malanimo dei lavoranti: egli propone al direttore i detenuti che devono essere destinati alle diverse operazioni e ai diversi mestieri, e quelli che devono essere promossi, retrocessi nelle classi od esclusi dalla lavorazione.
Egli è parimenti responsabile della conservazione e manutenzione delle macchine, degli arnesi, degli utensili di ogni specie, impiegati nell'officina o nell'industria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-141