Regolamento›Capo VI
Art. 144
Loro nomina.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli agenti suddetti sono nominati e licenziati dal Ministero dell'interno, su proposta della direzione dello stabilimento. Il loro assegno è a carico del bilancio industriale per il ramo cui sono preposti, o di un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.
Di questi servizii possono eziandio essere incaricati agenti di custodia, secondo quanto è previsto dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-144