RegolamentoCapo VI

Art. 144

Loro nomina.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli agenti suddetti sono nominati e licenziati dal Ministero dell'interno, su proposta della direzione dello stabilimento. Il loro assegno è a carico del bilancio industriale per il ramo cui sono preposti, o di un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno. Di questi servizii possono eziandio essere incaricati agenti di custodia, secondo quanto è previsto dal regolamento.
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