Regolamento›Capo VI
Art. 147
Nomina ed obblighi degli inservienti.
In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, si possono assumere in servizio, per le lavorazioni o per altro, inservienti o altri agenti subalterni.
E ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-147