Art. 147 · Nomina ed obblighi degli inservienti.
RegolamentoCapo VI

Art. 147

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Nomina ed obblighi degli inservienti.

In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, si possono assumere in servizio, per le lavorazioni o per altro, inservienti o altri agenti subalterni. E ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
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