RegolamentoCapo XI

Art. 832

Corredo della contabilità dei proventi.

In vigore dal 30 giu 1891
A corredo della contabilità dei proventi deve unirsi un estratto del registro dei detenuti ammessi, durante il trimestre, a godere delle celle a pagamento giusta l', nonché un prospetto statistico del guadagno realizzato dai detenuti lavoranti nel trimestre stesso, con la quota dovuta al Governo, da conteggiarsi soltanto per tutti i lavori che non siano fatti ad economia. Devono unirsi, eziandio, le quietanze delle quote pagate agli inquisiti assoluti, secondo quanto è previsto nei precedenti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-832

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