RegolamentoCapo XI

Art. 831

Proventi e loro categorie.

In vigore dal 30 giu 1891
I proventi delle carceri giudiziarie si ripartiscono in sette categorie: 1ª prodotto del lavoro dei detenuti; 2ª concorso dei comuni per le carceri mandamentali; 3ª prodotto delle camere o celle a pagamento; 4ª fondo di massa perduto dagli agenti di custodia e ritenuta sui loro averi per risarcimenti, ritenuta per malattie veneree, e giornate di cura; 5ª risarcimenti pagati dai detenuti; 6ª rimborso delle spese di mantenimento pei detenuti esteri; 7ª prezzo dei libretti di conto corrente degli agenti di custodia e dei detenuti, della carta da lettere somministrata a questi ultimi, e proventi casuali.
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