RegolamentoCapo XI

Art. 829

Stato dei lavori dei detenuti.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ciascun mese i lavori compiuti dai detenuti si riepilogano nello stato delle mercedi, e si fa il relativo accreditamento ai loro conti correnti, riportandone l'importo sul libro di cassa appena ne avvenga il pagamento da parte dei committenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-829

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo