Regolamento›Capo XI
Art. 829
Stato dei lavori dei detenuti.
In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ciascun mese i lavori compiuti dai detenuti si riepilogano nello stato delle mercedi, e si fa il relativo accreditamento ai loro conti correnti, riportandone l'importo sul libro di cassa appena ne avvenga il pagamento da parte dei committenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-829