RegolamentoCapo XI

Art. 824

Celle a pagamento.

In vigore dal 30 giu 1891
Le concessioni di celle a pagamento fatte dall'autorità dirigente, si notano sul registro, di mano in mano che avvengono, tenendo vincolato il fondo del detenuto corrispondente alla quota dovuta per un trimestre, non senza liquidare il credito dell'amministrazione alla fine di esso, e sempre quando il detenuto cessi di godere di tale benefizio.
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