Regolamento›Capo XI
Art. 821
Registro del movimento dei fondi.
In vigore dal 30 giu 1891
Sul registro del movimento dei fondi, dove la cassa non è affidata a un contabile, si tiene giornalmente in evidenza l'importo delle somme depositate o estratte dalla cassa e quelle rimaste a mano dell'autorità dirigente o del comandante o capoguardia.
Quando, in mancanza del contabile, la dirigente autorità riserva a sè il maneggio dei fondi, la cassa forte deve avere due chiavi, a differenti congegni, una delle quali è tenuta dalla stessa autorità dirigente e l'altra dall'impiegato che le succede immediatamente in grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-821